La Corte di Cassazione Sez. 1 Civile, con la sentenza n. 3943/2025 ha affermato che in materia di enti locali, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 107 del 2024 – con cui è stata dichiarata la illegittimità dell’art. 64, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il rapporto di affinità entro il terzo grado con il sindaco, derivante da matrimonio di cui è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili con sentenza passata in giudicato, non costituisce più causa di incompatibilità a far parte della giunta comunale o a ricoprire incarichi di rappresentanza dell’ente locale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 64 com. 4 CORTE COST.,
Costituzione art. 51
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione