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Home Ambiente - Mobilità - Rifiuti

AGGIORNAMENTO – TARI CSEA-31 gennaio – Termine per l’invio dichiarazioni componenti perequative ARERA. Calcolo su riscossioni (AGGIORNAMENTO)

Massimo Luciani by Massimo Luciani
Gennaio 29, 2025
in Ambiente - Mobilità - Rifiuti
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NOTA IFEL-L’adeguamento dei contratti di servizio gestione rifiuti allo schema tipo ARERA

Pubblichiamo un aggiornamento della Nota dello scorso 24 gennaio, anche a seguito dei recenti sviluppi intervenuti sul tema.

È disponibile sul sito della CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) il portale DataEntry Rifiuti per l’invio delle dichiarazioni alla CSEA per il settore rifiuti, per la comunicazione obbligatoria dei dati sulle componenti perequative UR1(per copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti) e UR2(per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi), che tutti i gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, dovranno effettuare entro il 31 gennaio 2025.
Si allegano qui anche le FAQ sull’utilizzo e la compilazione del DataEntry Rifiuti.

Si precisa che per accedere al DataEntry Rifiuti, bisogna prima aver effettuato la registrazione al Portale Anagrafica Operatori CSEA ed essere pertanto in possesso del Codice CSEA per il Settore Rifiuti. Le indicazioni per effettuare la registrazione all’Anagrafica Operatori CSEA sono contenute nella Circolare n. 23/2024/RIF del 13 maggio 2024 e nei documenti allegati alla stessa.

Relativamente alla comunicazione delle componenti perequative, la Circolare n. 59/2024, alla quale si rimanda per una lettura integrale, chiarisce tutti i termini delle nuove prescrizioni, ed in particolare i dati che dovranno essere dichiarati alla CSEA entro il 31 gennaio dell’anno “a”, relativamente all’applicazione delle componenti UR1, UR2, il numero di utenze ad uso domestico ed il numero di utenze ad uso non domestico per le quali sono stati emessi documenti di riscossione nel corso dell’anno “a-1”. A seguito dell’invio delle dichiarazioni, si genereranno degli importi da versare (a debito) oppure da ricevere (a credito) alla/dalla CSEA.

In proposito, sul tema dell’oggetto delle dichiarazioni ed in perfetto tempismo con le comunicazioni da effettuare a CSEA, due delibere gemelle della Sezione di controllo per la Liguria della Corte dei conti n. 4 e n. 5 del 2025, che anche richiamando un parere del Mef (RGS-SIOPE) del 1° luglio 2024, hanno affermato che “le entrate derivanti dalle componenti perequative, poiché non vanno a modificare il patrimonio dell’ente, ma rappresentano semplicemente un flusso di cassa che transita nel bilancio comunale, devono risultare neutre nel bilancio stesso e, di conseguenza, devono essere imputate alle partite di giro. I servizi per conto di terzi e le partite di giro, difatti, comprendono le transazioni realizzate per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell’ente”.

Le stesse delibere, inoltre, affermano che: “I Comuni non essendo né i beneficiari, né i debitori delle prestazioni oggetto delle componenti perequative istituite da Arera, pertanto, devono effettuare il riversamento a CSEA solo delle somme effettivamente riscosse”. Si tratta, come è evidente, di un principio importante, al quale si auspica che Area e CSEA vorranno conformarsi.

Tale impostazione è coerente con la posizione espressa da IFEL nella nota del 13 febbraio 2024, laddove si afferma che “si ritiene che le quote perequative oggetto della presente nota debbano essere riversate in base a quanto effettivamente riscosso a titolo di TARI o di tariffa corrispettiva”, a fronte di un orientamento difforme espresso verbalmente da Arera in una precedente riunione.

Inoltre, gli stessi giudici contabili hanno evidenziato l’urgenza di prevedere l’istituzione di un apposito codice tributo per le componenti perequative, evitando di far confluire le somme nel bilancio dei Comuni, come anche richiesto da IFEL alla stessa ARERA e riportato nella citata nota del 13 febbraio 2024, laddove si precisava che “è stato anche posto il tema dell’opportunità di promuovere l’istituzione di un codice tributo specifico per le componenti perequative, da utilizzare nel modello F/24, al pari di quanto avviene per il TEFA (componente provinciale della tariffa rifiuti), in quanto tale sistema faciliterebbe il riversamento di quanto riscosso e semplificherebbe di molto la gestione contabile delle componenti perequative”.

Di segno opposto è la posizione di ARERA, espressa con il comunicato del 27 gennaio 2025, laddove si sostiene che “i versamenti a (e da) CSEA sono parametrati agli importi applicati nei documenti di riscossione e non a quelli effettivamente riscossi da parte dei gestori”, a conferma dell’orientamento già emerso lo scorso anno.

Infine, si precisa che tutti i Comuni che abbiano già compilato il DataEntry Rifiuti con i dati relativi all’accertato, anziché del riscosso, potranno modificare il loro inserimento direttamente accedendo al sistema, oppure, solo in caso di effettiva ed assoluta difficoltà, comunicando la rettifica via PEC a CSEA rifiuti@pec.csea.it

In ogni caso, si deve precisare che la comunicazione a CSEA del numero di utenze in base al dato dell’accertato/“bollettato”, anche tenendo conto di un curioso comportamento della Cassa che pare escludere modifiche dei dati già immessi nel sistema, non pregiudica l’eventuale successivo riversamento delle quote sulla base del riscosso, o un pagamento al lordo e una conseguente richiesta di rimborso sulla quale eventualmente incardinare un giudizio, anche sulla base delle lineari conclusioni delle recenti delibere della Corte dei conti Liguria.

Appare evidente che sulla questione si è ormai purtroppo innestata una controversia non risolvibile per via diretta, che investe direttamente la responsabilità degli operatori dei Comuni e sulla quale interverranno comunque ulteriori orientamenti e decisioni di natura giurisprudenziale.

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