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Assegno temporaneo per i figli minori: non è in contrasto con la costituzione l’esclusione dei titolari del permesso di soggiorno per richiesta asilo dal godimento della provvidenza

Corte Costituzionale sentenza n. 40 deposito del 10/04/2025

segreteria by segreteria
Aprile 14, 2025
in AGEL
0
Assegno temporaneo per i figli minori: non è in contrasto con la costituzione l’esclusione dei titolari del permesso di soggiorno per richiesta asilo dal godimento della provvidenza

Con la sentenza numero 40, depositata lo scorso 10 aprile, la Corte costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, lettera a),  numero 1), del decreto-legge 8 giugno 2021, numero 79 (Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2021, numero 112, sollevate dal Tribunale ordinario di Padova, in funzione di giudice del lavoro.

Il rimettente era stato investito di un ricorso promosso da una cittadina extra UE, madre di due minori, residente in Italia e titolare del permesso di soggiorno per “richiesta asilo”, per l’accertamento del carattere discriminatorio (ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero») del provvedimento con cui l’INPS le aveva negato la provvidenza in questione in quanto sprovvista del requisito di essere cittadina italiana o straniera con permesso di soggiorno di lungo periodo o di lavoro o ricerca di durata non inferiore a sei mesi, richiesto dalla norma in questione.

Il giudice a quo aveva censurato la disposizione per contrasto con gli articoli 3 e 31 della Costituzione nella parte in cui esclude irragionevolmente dal godimento dell’assegno temporaneo i cittadini di paesi terzi, titolari di permesso di soggiorno per richiesta asilo, che si trovino nello stato di bisogno che la prestazione vuole fronteggiare.

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. La sentenza ricorda che la Costituzione impone di preservare l’eguaglianza nell’accesso all’assistenza sociale tra cittadini italiani e comunitari da un lato, e cittadini extra UE dall’altro, soltanto con riguardo a servizi e prestazioni dirette a soddisfare un bisogno primario ed essenziale dell’individuo e a garantire i diritti inviolabili della persona.

Osserva la Corte che l’assegno temporaneo per i figli minori è provvidenza destinata a tutelare i soggetti fragili, ma non a soddisfare bisogni essenziali della persona, configurandosi, piuttosto, come misura premiale della genitorialità che spetta alle famiglie che si trovino in una determinata condizione economica, e che anticipa, in via provvisoria, lo strumento dell’assegno universale, previsto dal decreto legislativo numero 230 del 2021, che è disancorato dai limiti di reddito e non persegue finalità di urgenza assistenziale.

I richiedenti asilo ed il rispettivo nucleo familiare, con i minori che ne fanno parte, fruiscono di un sistema di provvidenze che comprende, insieme all’assistenza sanitaria gratuita, l’istruzione dei figli minori con diritto all’iscrizione scolastica e il lavoro, che affranca la persona dai bisogni primari. Ricorda ancora la sentenza che agli stranieri, una volta divenuti titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, viene poi riconosciuto il diritto al medesimo trattamento del cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria anche quanto al godimento dell’assegno temporaneo per i figli minori.

La norma censurata, pertanto, laddove non riconosce l’assegno temporaneo per i figli minori ai cittadini extra UE titolari di un permesso per richiedenti asilo, non è costituzionalmente illegittima perché, conclude la Corte, anche nell’esigenza di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con il carattere limitato delle risorse finanziarie disponibili, affida alla discrezionalità del legislatore – pur sempre nel rispetto del principio di ragionevolezza – la possibilità di graduare con criteri restrittivi o, anche, di escludere l’accesso a prestazioni sociali.

Fonte: Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

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