La Corte di Cassazione Sez. Lavoro, con l’ordinanza n. 30577/2024 in tema di assunzione nelle amministrazioni di cui all’art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, che esercitano competenze istituzionali in materia di polizia e di difesa e sicurezza dello Stato, ha affermato che i requisiti riguardanti le qualità morali e di condotta, afferendo ai rigorosi presupposti comportamentali e di onorabilità connessi alle funzioni svolte ed essendo suscettibili di mutare nel tempo, devono essere comunque posseduti nel momento in cui in concreto si procede all’assunzione, a prescindere dalla loro ricorrenza all’espletamento delle procedure a tal fine indette dalla P.A.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35 com. 6, Legge 01/02/1989
num. 53 art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/04/2006 num. 160 art. 2 com. 2 CORTE
COST., DPR 09/05/1994 num. 487 art. 2 com. 8, DPR 16/06/2023 num. 82 art. 1 com. 1
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione