La Cassazione chiarisce che nelle società a totale partecipazione pubblica la mancata selezione concorsuale rende nullo il contratto a termine, senza possibilità di conversione a tempo indeterminato
Le società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali sono tenute ad applicare, per il reclutamento del personale, le stesse procedure concorsuali e selettive previste per le amministrazioni pubbliche. Lo ribadisce la Corte di cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 17207 del 26 giugno 2025, decidendo nel merito una controversia proveniente dalla Corte d’appello dell’Aquila.
Secondo i giudici di legittimità, in base all’articolo 18 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, l’inosservanza di tali procedure comporta la nullità del contratto di lavoro. A questa nullità, però, non può seguire la conversione del rapporto a termine in un contratto a tempo indeterminato, soluzione invece ammessa nel lavoro privato.
La Corte sottolinea che l’obbligo di selezione pubblica risponde a principi di imparzialità e trasparenza analoghi a quelli che regolano l’accesso al pubblico impiego. Di conseguenza, la stabilizzazione automatica del lavoratore, in assenza di una procedura concorsuale, risulterebbe incompatibile con il quadro normativo.
La decisione si colloca nel solco di precedenti consolidati e rafforza l’orientamento secondo cui, nelle società pubbliche integralmente partecipate, la tutela del lavoratore non può spingersi fino a sanare un’assunzione avvenuta in violazione delle regole di accesso, nemmeno attraverso la trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato.
Fonte: rassegna massimario della Corte di Cassazione



