La Suprema Corte conferma che gli incarichi ex art. 90 del decreto legislativo 267/2000 seguono la durata dell’organo politico e le proroghe non richiedono formalità aggiuntive.
La Corte di Cassazione ha stabilito che gli incarichi a tempo determinato negli enti locali, noti come “uffici di staff” e disciplinati dall’articolo 90 del decreto legislativo 267 del 2000, hanno una durata collegata a quella dell’organo politico di riferimento. In caso di incarichi con termine annuale, la Cassazione chiarisce che la proroga non richiede né forma scritta né stipula di un nuovo contratto, ribadendo la natura fiduciaria di tali posizioni. La sentenza n. 16943 del 24 giugno 2025, con estensore Dario Cavallari, ha rigettato il ricorso di Nicola Scarpa contro Luigi Provenza, fornendo indicazioni precise sull’impiego del personale temporaneo negli enti locali.
Fonte: Rassegna massimario della Corte di Cassazione



