Con la sentenza 1925/2025 i giudici della sesta sezione del Consiglio di Stato hanno stabilito che un’incompatibilità stabilita a priori dell’esercizio congiunto delle attività di amministratore di condomini ed agente immobiliare è contraria ai principi e al diritto dell’Unione europea. (Nella fattispecie in esame la sezione ha ritenuto che l’appellante non intermediava gli immobili che, contemporaneamente, lo stesso gestiva, sicché non sussisteva alcuna ragione per vietare a priori l’esercizio contestuale delle due attività). (1).
I giudici di Palazzo Spada segnalano quale antecedente logico-giuridico della decisione, la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. I, 4 ottobre 2024, C-242/23, Tecno*37 (oggetto della News UM n. 102 del 5 novembre 2024) ha statuito che: i) L’articolo 258 TFUE deve essere interpretato nel senso che: l’archiviazione, da parte della Commissione europea, di una procedura d’infrazione contro uno Stato membro non comporta la conformità al diritto dell’Unione della normativa nazionale che era stata oggetto di tale procedura. ii) l’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che prevede, in via generale, un’incompatibilità tra l’attività di mediazione immobiliare e quella di amministratore di condomini, esercitate congiuntamente
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it