Il Consiglio di Stato, sentenza n. 03141/2026 (R.G. 3400/2025), chiarisce che la discrezionalità della pubblica amministrazione nel rilascio delle concessioni demaniali non è insindacabile: il diniego è illegittimo se fondato su motivazioni irragionevoli, contraddittorie o non coerenti con la situazione di fatto.
Con la sentenza n. 03141/2026 del 24 febbraio 2026 (R.G. 3400/2025), il Consiglio di Stato, Sezione VII, ha ribadito un principio rilevante in materia di concessioni demaniali marittime e limiti alla discrezionalità amministrativa.
Il giudice amministrativo ha chiarito che le determinazioni della pubblica amministrazione in materia concessoria, pur connotate da ampia discrezionalità, restano pienamente sindacabili quando risultano affette da vizi di eccesso di potere, quali illogicità, irragionevolezza, sproporzione o travisamento dei fatti.
In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che il diniego di concessione demaniale non può essere giustificato sulla base di motivazioni astratte o non aderenti alla concreta situazione fattuale, dovendo l’amministrazione valutare in modo completo e coerente gli elementi rilevanti del caso concreto, inclusa la reale disponibilità e utilizzazione degli spazi e le condizioni effettive del servizio svolto dal richiedente.
È stato inoltre precisato che il richiamo alla discrezionalità amministrativa non può trasformarsi in una clausola di insindacabilità, poiché il sindacato del giudice amministrativo resta pienamente attivabile quando l’azione amministrativa si discosti dai canoni di logicità e ragionevolezza richiesti dall’art. 97 Cost.
La sentenza ribadisce quindi il principio secondo cui, anche nell’ambito delle concessioni demaniali marittime, il potere della pubblica amministrazione deve essere esercitato secondo criteri di coerenza, proporzionalità e adeguata istruttoria, pena l’annullabilità del provvedimento.



