La Corte di Cassazione Sez. 5 nell’ ordinanza n. 27929/2024 ha specificato che l’assoggettamento a imposizione delle plusvalenze, derivanti da espropriazioni o cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, presuppone l’inserimento dell’area in una delle zone omogenee, previste dall’art. 11, comma 5, della l. n. 413 del 1991, per effetto dello strumento urbanistico generale o del piano attuativo – non rilevando, invece, la sua vocazione edificatoria o agricola fondata sulle previsioni dello strumento urbanistico locale – con la conseguenza che tale collocazione, integrando il presupposto dell’imposizione della plusvalenza, comporta l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione Finanziaria.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 5 CORTE COST., Legge
30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 7 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1
lett. B, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 26417 del 2018 Rv. 650811-01, N. 11716 del 2011 Rv. 617585-
01, N. 9228 del 2019 Rv. 653359-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione