Il parere negativo in materia paesaggistica non ha efficacia automaticamente ostativa nel procedimento di autorizzazione unica: decisivo il principio delle posizioni prevalenti nella conferenza di servizi
Con la sentenza n. 02955/2026 REG.PROV.COLL. (ric. n. 02168/2025), pubblicata il 14 aprile 2026, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato interviene nuovamente sul rapporto tra tutela paesaggistica e realizzazione di infrastrutture di telecomunicazione, ribadendo un principio consolidato in materia di conferenza di servizi.
Il Collegio afferma che, nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica per impianti di telecomunicazione, il parere negativo espresso da un’amministrazione preposta alla tutela del paesaggio non assume efficacia automaticamente preclusiva. Tale dissenso, anche se reiterato e motivato, non determina di per sé l’obbligo di rigetto dell’istanza, dovendo invece l’amministrazione procedente valorizzare il principio delle posizioni prevalenti tra gli enti partecipanti alla conferenza di servizi.
La decisione chiarisce inoltre che il modulo procedimentale della conferenza decisoria, anche quando coinvolge interessi sensibili come quelli paesaggistici, è strutturato secondo logiche di semplificazione e concentrazione, in cui l’autorizzazione unica finale sostituisce a ogni effetto i singoli atti di assenso delle amministrazioni coinvolte.
Resta ferma, precisa il Consiglio di Stato, la possibilità per le amministrazioni dissenzienti di attivare i rimedi successivi previsti dall’ordinamento, senza che ciò incida sulla immediata efficacia della determinazione conclusiva.
La sentenza conferma così l’orientamento secondo cui la tutela del paesaggio, pur di rango costituzionale, deve essere bilanciata nel procedimento amministrativo con altri interessi pubblici, senza che il singolo parere negativo possa assumere valore di veto assoluto.



