Consiglio di Stato: la distinzione tra opera precaria e nuova costruzione non dipende dalla struttura del manufatto, ma dalla sua funzione concreta e dalla durata effettiva dell’utilizzo. Se l’opera, pur amovibile, è destinata a soddisfare esigenze stabili e permane oltre il limite dei 180 giorni previsto per le installazioni temporanee, perde il carattere di temporaneità e diventa soggetta a permesso di costruire. Escluso, inoltre, qualsiasi affidamento tutelabile in caso di situazione urbanisticamente illegittima.
Sentenza Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 04582/2026, pubblicata il 05/06/2026



