La Corte di Cassazione Sez. 5, con l’ordinanza n. 27253/2024 ha affermato che in tema di contenzioso tributario, in relazione alla procedura di liquidazione concorsuale di cui all’art. 248 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), non può essere proposto il giudizio di ottemperanza per il recupero delle spese processuali liquidate a carico dell’ente comunale in una sentenza emessa in un processo instaurato anteriormente alla data della dichiarazione di dissesto finanziario dell’ente locale, ancorché conclusosi dopo tale data.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 248
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione