La Corte di Cassazione Sez. 3 Civile, con l’ordinanza n. 29383/2024 ha stabilito che se l’opposizione, proposta nei confronti di una cartella di pagamento per violazioni del codice della strada, prospetta il difetto di legittimazione passiva dell’opponente, va qualificata come opposizione preventiva all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., essendo diretta a contestare la direzione soggettiva dell’azione esecutiva – in quanto rivolta nei confronti di soggetto diverso da quello individuato come obbligato nel sotteso verbale – minacciata con un atto (la cartella) che, nella riscossione coattiva a mezzo ruolo, assolve uno actu la funzione rivestita, nell’espropriazione codicistica, dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto.
In applicazione del suddetto principio, come si legge ancora nella nota alla massima diffusa dagli uffici della Corte, la S.C. ha affermato la competenza per materia, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, del giudice di pace sull’opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc.
Civ. art. 615 com. 1, DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 30774 del 2017 Rv. 647196-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione