La Corte di Cassazione Sez. 2, con l’ordinanza n. 3818/2025 ha affermato, come si legge nella sintesi massimata dagli organi della Corte, che in tema di contratto di appalto, per determinare il corrispettivo residuo dovuto per le opere eseguite in presenza di acconti, non possono imputarsi le somme versate per I.V.A. sugli importi già fatturati e corrisposti, giacché in tal modo si immuta la natura del debito per I.V.A. attribuendogli, di fatto, la stessa natura del debito per corrispettivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1657, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST.,
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13
Massime precedenti Vedi: N. 20117 del 2013 Rv. 627466-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione