La Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Basilicata chiarisce che la nomina di un responsabile esterno della sicurezza è valida anche senza esigenze straordinarie se non ci sono dipendenti qualificati.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, con la sentenza n. 67 del 18 novembre 2025, ha respinto le contestazioni mosse dalla Procura regionale sul conferimento di un incarico esterno per la funzione di responsabile della sicurezza.
Secondo la Procura, la nomina richiederebbe esigenze “straordinarie” ed “eccezionali”, come previsto dall’art. 7, comma 6 del decreto legislativo 165/2001 per gli incarichi esterni. I magistrati contabili, invece, evidenziano che sulla materia della sicurezza sul lavoro opera una deroga specifica: il decreto legislativo 81/2008 impone al datore di lavoro di incaricare un responsabile dei servizi di prevenzione e protezione in possesso di requisiti professionali. Se nell’organizzazione non esistono dipendenti con tali requisiti, il ricorso a un soggetto esterno è non solo ammesso ma obbligatorio, senza dover dimostrare esigenze straordinarie.
La Procura aveva anche censurato la motivazione con cui l’amministrazione aveva dichiarato di non avere risorse interne disponibili. La Corte dei conti ha osservato che la norma non richiede una motivazione “rinforzata”, ma solo che l’accertamento sia compiuto in concreto e con un minimo di evidenza. Una motivazione insufficiente potrebbe costituire, al limite, un indizio di carenza dell’accertamento, ma non determina di per sé l’illegittimità dell’incarico.
In sostanza, la Corte dei conti conferma che la nomina di responsabili della sicurezza esterni nelle pubbliche amministrazioni è legittima quando manca personale interno qualificato, anche senza esigenze straordinarie come prescritto in altri casi di incarichi esterni.
Fonte: rassegna massime Corte dei Conti



