Il MIT ha pubblicato il nuovo decreto ed il nuovo avviso sul Fondo per lo sviluppo delle ciclovie intermodali (di cui all’art. 1, comma 479, della Legge 29 dicembre 2022). Il Decreto direttoriale n. 233 annulla la procedura di selezione delle proposte progettuali da finanziare con le risorse del D.I. n. 254/2023 e di cui all’avviso pubblicato sul sito del MIT in data 01/02/2024 e, contemporaneamente, dispone l’avvio di una procedura di selezione e finanziamento delle proposte progettuali per la realizzazione esclusivamente delle infrastrutture ciclabili di cui all’art.2 comma 2 lettera a) della Legge n.2/2018. Le istanze presentate utilizzando il modello approvato dal medesimo Decreto, devono pervenire al seguente indirizzo dg.tpl-div3@pec.mit.gov.it entro e non oltre il 20 settembre 2025.
È possibile consultare il Decreto, l’Avviso e tutta la documentazione di dettaglio al seguente link.
I soggetti beneficiari sono i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni che presentano richiesta di accesso al Fondo secondo le modalità ed i requisiti di cui ai successivi articoli.
Articolo 3 Requisiti per accedere al Fondo
1. Possono presentare istanza per accedere al Fondo i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni che hanno approvato in via definitiva uno strumento di pianificazione dal quale si evince la volontà dell’ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.
2. Le città metropolitane e comuni superiori ai 100.000 abitanti devono aver adottato il Piano urbano di mobilità sostenibile. Per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ricompresi nel territorio di città metropolitane e per i comuni capoluogo di città metropolitane la condizione suddetta si ritiene assolta qualora sia stato adottato il Piano urbano di mobilità sostenibile della città metropolitana.
3. I Comuni facenti parte di Unioni di Comuni possono presentare istanza per accedere solo nell’ambito della partecipazione dell’Unione di Comuni.
4. È ammessa la partecipazione di due o più Comuni confinanti, con indicazione del Comune Capofila, per progetti integrati di piste ciclabili che collegano il territorio di tutti i Comuni interessati. In tal caso non è ammessa la partecipazione anche come singolo Comune.
5. Le istanze di partecipazioni devono contenere l’identificazione del progetto – Codice Unico di Progetto (CUP) – per la realizzazione nel territorio urbano di nuove ciclovie come definite all’articolo 2, comma 2 legge 2/18 e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario.
6. All’atto della presentazione delle istanze di cui al comma 5, deve risultare approvato almeno il progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all’art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Sarà data priorità, in subordine a quanto previsto dal successivo comma 9, alle istanze da cui risulta approvato il progetto esecutivo di cui all’art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
7. Il Progetto non può presentare un termine di realizzazione che vada oltre la data del 31 dicembre 2026.
8. Il costo totale del singolo progetto deve risultare almeno pari a euro 500.000,00 e non superare l’importo massimo di euro 1.000.000,00. Qualora l’importo richiesto sia maggiore di euro 1.000.000,00, il soggetto che ha presentato la domanda deve attestare la copertura della restante parte del costo con ulteriori finanziamenti.
9. In coerenza con il Piano generale della mobilità ciclistica sarà data priorità alle istanze degli Enti di cui al comma 1 che hanno un valore medio di densità di infrastrutture ciclabili inferiori al valore medio nazionale (23,4 Km/110 kmq – dato ISTAT 2019).
10. Il possesso dei requisiti è attestato dal Comune nell’istanza di partecipazione che deve essere conforme al modello allegato al presente decreto.



