La Corte di Cassazione conferma che, per il danno da demansionamento, il criterio economico è ammissibile nella valutazione equitativa
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20589 del 22 luglio 2025, ha precisato che il lavoratore demansionato ha diritto al risarcimento dei danni anche facendo riferimento alla propria retribuzione. Il demansionamento si verifica quando le mansioni affidate sono inferiori rispetto alla qualifica contrattuale, comportando un impoverimento delle competenze e delle opportunità di crescita professionale. Secondo la Suprema Corte, nell’ambito di una valutazione equitativa del danno, il parametro economico rappresenta un criterio utilizzabile per quantificare la liquidazione, in coerenza con l’articolo 2103 del Codice Civile. La decisione conferma l’orientamento già espresso in passato, sottolineando l’importanza di tutelare la professionalità del lavoratore.



