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Home Innovazione digitale

Disciplina dei contratti di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela della sicurezza nazionale

In GU Serie Generale n. 102 del 5 maggio 2025 il DPCM 30 aprile 2025

segreteria by segreteria
Maggio 6, 2025
in Innovazione digitale
0
Il Decreto -Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del PNRR

Pubblicato in Gazzetta il Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2025 recante la “Disciplina dei contratti di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici e della sicurezza nazionale“.

A norma dell’articolo 1 il suddetto decreto, fatto salvo quanto previsto per la tutela delle informazioni classificate, ai sensi dell’art. 14, comma 1, della legge 28 giugno 2024, n. 90, individua:

a) gli elementi essenziali di cybersicurezza che i soggetti di cui all’art. 2, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e i soggetti privati non compresi tra quelli di cui all’art. 2, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale e inseriti nell’elencazione di cui all’art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, tengono in considerazione nelle attivita’ di approvvigionamento di beni e servizi informatici, appartenenti a specifiche categorie tecnologiche, impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici;

b) le specifiche categorie tecnologiche di beni e servizi informatici per i quali sono tenuti in considerazione gli elementi essenziali di cybersicurezza di cui alla lettera a);

c) i casi in cui, per la tutela della sicurezza nazionale, devono essere previsti criteri di premialità per le proposte o per le offerte che contemplino l’uso di tecnologie di cybersicurezza italiane o di Paesi appartenenti all’Unione europea o di Paesi aderenti all’Alleanza atlantica (NATO) o di Paesi terzi individuati dal presente decreto tra quelli che sono parte di accordi di collaborazione con l’Unione europea o con la NATO in materia di cybersicurezza, protezione delle informazioni classificate, ricerca e innovazione;

d) i Paesi terzi di cui alla lettera c), tra quelli che sono parte di accordi di collaborazione con l’Unione europea o con la NATO in materia di cybersicurezza, protezione delle informazioni classificate, ricerca e innovazione.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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