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Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza

In GU Serie Generale n. 73 del 28 marzo 2025 il DL n. 36 del 28 marzo 2025

Redazione by Redazione
Aprile 1, 2025
in Anagrafe
0
Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza

Pubblicato in Gazzetta il Decreto Legge n. 36 del 28 marzo 2025 recante “Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza“.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 1 del Decreto è previsto che alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. – 1. In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14 e 20 della presente legge, all’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: a) lo stato di cittadino dell’interessato è riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata all’ufficio consolare o al sindaco competenti non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; b) lo stato di cittadino dell’interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data; c) un genitore o adottante cittadino è nato in Italia; d) un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio; e) un ascendente cittadino di primo grado dei genitori o degli adottanti cittadini è nato in Italia.».

Il secondo comma dello stesso articolo 1 prevede invece modifiche relative alle controversie in materia di accertamento della cittadinanza che riguardano in particolare l’articolo 19-bis del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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