E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione a Sez. Unite, con l’ordinanza n. 34495/2024 secondo la quale appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al canone per
l’occupazione di spazi e aree pubbliche, poiché l’obbligo del pagamento di un canone per
l’utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della
prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num.
546 art. 2 com. 2 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21950 del 2015 Rv. 636982-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione