Corte di Cassazione Sez. Lavoro, ordinanza n. 3627 del 12 febbraio 2025
La Corte di Cassazione Sez. Lavoro, con l’ordinanza n. 3627/2025 ha chiarito i limiti del diritto di critica del lavoratore affermando, nella massima diffusa a margine dell’ordinanza dagli uffici del massimario, il diritto di critica del lavoratore nei confronti del datore deve esercitarsi nel rispetto sia del criterio della continenza formale – violato, con riguardo all’utilizzo di una sola parola o frase estrapolata dal contesto, solo dall’utilizzo di epiteti volgari, disonorevoli o infamanti dell’altrui reputazione senza alcun nesso con la disapprovazione espressa – che di quello della pertinenza riferito, nell’ambito del rapporto di lavoro, non all’interesse pubblico alla conoscenza della notizia, ma a quello dei soggetti coinvolti nelle problematiche lavorative poste al centro dell’esercizio del diritto di critica.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 1
Massime precedenti Vedi: N. 1379 del 2019, N. 16000 del 2009 Rv. 609798-01, N. 21649 del 2016 Rv. 641460-01, N. 14527 del 2018 Rv. 648996-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione



