La Corte di Cassazione Sez. 1 Civile, con l’Ordinanza n. 4781/2025 si è espressa in materia affermando, come si legge nella articolata massima diffusa dagli organi della Corte, che in tema di espropriazione per causa di pubblica utilità, l’art. 38, secondo comma, del d.P.R. n. 327 del 2001, laddove esclude la possibilità di includere nel calcolo dell’indennità dovuta per l’espropriazione di fabbricati il valore delle costruzioni realizzate in totale assenza o in difformità della concessione edilizia o dell’autorizzazione paesaggistica, imponendo di tenere conto soltanto di quello dell’area di sedime o della parte del fabbricato realizzata legittimamente, costituisce espressione di un principio generale, desumibile dalla normativa in materia urbanistica ed espropriativa, secondo cui il proprietario non può trarre alcun vantaggio dalla propria attività illecita, il quale trova applicazione anche nell’ipotesi in cui, come nella specie, la costruzione sia stata realizzata in assenza della sola autorizzazione paesaggistica, non risultando in tal caso sufficiente a impedire l’emissione dell’ordine di demolizione l’avvenuto rilascio del permesso di costruire, la cui efficacia è subordinata al conseguimento della predetta autorizzazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 38 com. 2
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione



