Un parere dell’Agenzia delle Entrate distingue le attività operative da quelle amministrative nei contratti dei Comuni: aliquota ridotta solo per la gestione dei rifiuti, ordinaria per Tari e rapporti con l’utenza
Con la risposta n. 310 dell’11 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento sul regime Iva applicabile ai contratti di gestione dei rifiuti urbani che comprendono anche la gestione della Tari e le attività di relazione con l’utenza. Il parere nasce da un quesito di un Comune che, richiamando le delibere Arera e il metodo tariffario MTR2, sosteneva l’unitarietà della prestazione e chiedeva l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% all’intero contratto, comprese le attività amministrative, o in alternativa la loro qualificazione come prestazioni accessorie.
L’Agenzia ha invece distinto le diverse componenti del servizio. Le attività di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani rientrano nei servizi di igiene urbana e beneficiano dell’aliquota Iva ridotta del 10%. Al contrario, la gestione della Tari e i rapporti con l’utenza sono qualificati come attività amministrative autonome di accertamento e riscossione, soggette all’aliquota ordinaria.
Secondo l’Agenzia, il perimetro unitario definito dalla delibera Arera n. 385/2023 ha rilievo sul piano regolatorio, ma non incide sull’applicazione dell’Iva. In presenza di un corrispettivo unico che comprende prestazioni assoggettate ad aliquote diverse, si applica l’aliquota più elevata, salvo che i corrispettivi siano distintamente indicati. È inoltre esclusa la natura accessoria della gestione della Tari, in quanto non presenta un nesso funzionale indispensabile rispetto al servizio di gestione dei rifiuti.
Ne deriva che l’aliquota Iva del 10% si applica esclusivamente alle attività di gestione dei rifiuti, mentre la gestione della Tari e i rapporti con l’utenza restano assoggettati a Iva ordinaria.
Agenzia delle Entrate risposta n. 310 dell’11 dicembre 2025



