La sentenza n. 1938 del 10 marzo 2026 stabilisce che l’acquisizione e gestione delle infrastrutture urbane non è discrezionale, ma un obbligo a tutela dell’interesse pubblico
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1938 del 10 marzo 2026 (Pres. Neri, Est. Furno), ha chiarito la natura e gli obblighi derivanti dalle convenzioni urbanistiche.
Secondo la pronuncia, il comune, una volta completate e collaudate le opere di urbanizzazione, è tenuto ad assumerle in carico: non si tratta di una scelta discrezionale, ma di un obbligo funzionalmente connesso all’esercizio delle competenze pubbliche, volto a garantire il corretto assetto del territorio e la fruizione delle infrastrutture da parte della collettività.
La sentenza distingue le obbligazioni derivanti dalle convenzioni urbanistiche: quelle patrimoniali, come i contributi o gli oneri di urbanizzazione, assimilabili al diritto privato, e quelle pubblicistiche, come la cessione delle aree e l’assunzione in carico delle opere di urbanizzazione, direttamente connesse ai compiti istituzionali dell’ente locale.
Infine, il Consiglio di Stato sottolinea che il diritto del comune di assumere in carico le opere è indisponibile e imprescrittibile: non può essere oggetto di compromesso arbitrale né soggetto a prescrizione, essendo finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico e della collettività.
La pronuncia appare senza precedenti negli esatti termini e definisce con chiarezza il confine tra obbligazioni private e obblighi pubblicistici nelle convenzioni urbanistiche.



