La Sezione IV chiarisce che l’installazione di parchi eolici rientra nell’interesse pubblico prevalente e non viola i vincoli di uso civico sui beni comunali.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7447 del 22 settembre 2025, ha stabilito che non è illegittimo l’esproprio o l’asservimento di beni demaniali comunali per la realizzazione di impianti eolici. Secondo la Sezione IV, la proroga della compatibilità ambientale e l’autorizzazione alla costruzione del parco eolico sono compatibili con i vincoli preordinati all’esproprio, anche in presenza di uso civico dei terreni.
Il riferimento normativo è l’art. 4, comma 1-bis, del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, che vieta l’esproprio dei beni gravati da uso civico, ma fa salve le ipotesi in cui l’opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con tale uso. L’installazione di impianti eolici rientra in questo ambito, poiché mira a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, qualificandosi come interesse pubblico prevalente secondo il regolamento UE n. 2577/2022.
Secondo i giudici, si tratta di un precedente senza riscontri esatti nella giurisprudenza finora, consolidando il quadro normativo sulla possibilità di utilizzare beni demaniali comunali per progetti di energia rinnovabile.
Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato



