Corte di Cassazione Sez. Tributaria, ordinanza n. 3824 del 14 febbraio 2025
La Corte di Cassazione Sez. Tributaria, è intervenuta in materia anche con l’ordinanza n. 3824/2025 affermando, nella massima diffusa dagli uffici della Corte, affermando che in tema di IMU, l’esenzione fiscale – prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, della l. n. 147 del 2013 – non è applicabile a tutti gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), ma solo a quelli per i quali il contribuente, interessato a far valere la relativa esenzione, prova in concreto la presenza delle caratteristiche di “alloggio sociale”, secondo i parametri stabiliti dal d.m. 22 aprile 2008, non sussistendo alcuna inversione dell’onere probatorio, in ossequio al principio di correttezza e buona fede per documenti o informazioni già in possesso dell’Ufficio, in ragione della circostanza che non tutti gli alloggi Iacp rientrano in detta categoria.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 2 lett. B CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 707 CORTE COST. PENDENTE, DM min. ITR 22/04/2008
Massime precedenti Vedi: N. 14511 del 2024 Rv. 671391-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione



