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Home Urbanistica - Lavori pubblici - Edilizia

Inapplicabilità del decreto salva casa ai provvedimenti adottati in precedenza e sul mero superamento della tolleranza costruttiva

segreteria by segreteria
Giugno 12, 2025
in Urbanistica - Lavori pubblici - Edilizia
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Inapplicabilità del decreto salva casa ai provvedimenti adottati in precedenza e sul mero superamento della tolleranza costruttiva

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 2 aprile 2025, n. 2771

I giudici della quarta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 2771/2025, hanno ribadito che il c.d. decreto salva casa (d.l. 29 maggio 2024 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla l. 24 luglio 2024, n 105) che ha introdotto nell’art. 34-bis, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, i commi 1-bis), 1-ter), 2-bis), 3-bis) e 3-ter), in riferimento alle tolleranze costruttive ed esecutive,  non può trovare applicazione rispetto ai provvedimenti adottati precedentemente alla sua entrata in vigore; rimane peraltro salva la possibilità per il comune di rivedere le proprie decisioni, rivalutando la domanda (di sanatoria) originaria alla luce delle novità introdotte da tale novella normativa. (1).

Il mero superamento della soglia di tolleranza del 2% , applicabile ratione temporis, secondo i giudici di Palazzo Spada, non risulta sufficiente a configurare una variazione essenziale, dovendo il comune svolgere una verifica in concreto sulle particolarità delle opere abusive, al fine di evidenziare le ragioni per cui l’intervento difforme eseguito abbia  comportato una variazione essenziale, meritevole di sanzione ripristinatoria. (2).

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 25 ottobre 2024, n. 8542

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2021, n. 3666; 30 marzo 2017, n. 1481.

Fonte: Ufficio Massimario Consiglio di Stato

Tags: Salva casa
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