La Consulta ha respinto tutte le questioni di legittimità sollevate sulle norme regionali che regolano alberghi, strutture extra-alberghiere e locazioni turistiche brevi, confermando la discrezionalità dei comuni e la gestione imprenditoriale delle attività ricettive
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 186 depositata oggi, ha dichiarato infondate le questioni sollevate contro la legge regionale toscana numero 61 del 2024, che disciplina le attività turistiche.
In particolare, la Consulta ha confermato la possibilità per gli alberghi di aumentare la capacità ricettiva includendo unità immobiliari residenziali entro i limiti stabiliti dalla legge, lasciando ai comuni la facoltà di stabilire percentuali inferiori. La Corte ha sottolineato che la norma rispetta la funzione comunale di regolamentare gli insediamenti sul territorio.
Per quanto riguarda le strutture ricettive extra-alberghiere, la Corte ha respinto le contestazioni relative all’obbligo di destinazione d’uso turistico-ricettiva e alla gestione imprenditoriale. Il passaggio obbligatorio dalla destinazione residenziale a quella turistica dal 1° luglio 2026 è considerato legittimo e uguale per tutti i proprietari.
Anche i limiti sulla dimensione delle strutture, come nel caso di bed and breakfast o affittacamere, sono stati giudicati legittimi, rientrando nella discrezionalità del legislatore regionale.
Infine, la Consulta ha confermato la legittimità delle norme sui comuni ad alta densità turistica che possono regolamentare le locazioni brevi con autorizzazioni quinquennali, escludendo qualsiasi violazione dell’ordinamento civile.
In sintesi, la legge toscana sul turismo è stata interamente confermata, bilanciando la libertà di impresa con la tutela del territorio e la gestione sostenibile del turismo.
Fonte: Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale



