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La destinazione a parcheggio pubblico non costituisce un vincolo espropriativo

segreteria by segreteria
Luglio 24, 2025
in AGEL
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La destinazione a parcheggio pubblico non costituisce un vincolo espropriativo

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5538 del 25 giugno 2025

Il Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza del 25 giugno 2025, n. 5538 ha affermato, sinteticamente nella massima diffusa dagli uffici del Consiglio, che la destinazione di un terreno privato a parcheggio pubblico, impressa in base a previsioni di tipo urbanistico, non comportando automaticamente l’ablazione dei suoli, ed anzi, ammettendo la realizzazione anche da parte dei privati, in regime di economia di mercato, delle relative attrezzature destinate all’uso pubblico, costituisce un vincolo conformativo e non anche espropriativo della proprietà privata, per cui la relativa imposizione non necessita della contestuale previsione dell’indennizzo, né delle puntuali motivazioni sulle ragioni poste a base della eventuale reiterazione della previsione stessa.

In senso conforme alla decisione sono segnalate: Cons. Stato, sez. IV, 23 ottobre 2024, n. 8481; sez. IV, 14 marzo 2025, n. 2099.
In senso difforme: C.g.a., sez. riun., parere 12 giugno 2017, n. 566

Fonte: Ufficio Massimario del Consiglio di Stato

Tags: Parcheggi
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