E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione a Sez. Unite Civili, nell’ordinanza n. 2934/2025, in base alla quale e secondo le motivazioni che si leggono nella nota diffusa a margine dagli uffici della Corte, in tema di concessioni di lavori pubblici, le controversie riguardanti la revisione dei prezzi e il riconoscimento di compensazioni a fronte della variazione sopravvenuta del costo di materie prime, pur se contrattualmente previste, appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, del d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), disciplina che, oltre a tutelare l’interesse dell’appaltatore all’adeguamento dei contenuti economici del rapporto che siano stati alterati da sopravvenienze intervenute nella fase esecutiva, mira a salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni, con l’ulteriore conseguenza che – dovendosi altresì presidiare l’esigenza di contenimento della spesa pubblica – la revisione si conforma ad un modello che sottende l’esercizio di un potere autoritativo di natura tecnico-discrezionale dell’amministrazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. E CORTE
COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Decreto Legisl. 12/04/2006 num.
163 art. 133
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26253 del 2018 Rv. 651208-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione