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L’efficacia temporale del permesso di costruire quale strumento per assicurare la funzione sociale della proprietà e la tutela del paesaggio e dell’ambiente

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 30 luglio 2024, n. 14

segreteria by segreteria
Settembre 23, 2024
in Appalti
0
L’efficacia temporale del permesso di costruire quale strumento per assicurare la funzione sociale della proprietà e la tutela del paesaggio e dell’ambiente

Con la sentenza in rassegna (14/2024) l’Adunanza plenaria chiarisce la ratio della disciplina sull’efficacia temporale dei titoli edilizi e, in particolare, del permesso di costruire evidenziando l’importanza costituzionale di prevedere puntuali e precisi termini di durata della facoltà di trasformare il suolo e le preesistenze edilizie e adottando il criterio dell’autonomia funzionale per distinguere tra “opere incomplete” e opere parzialmente completate e quindi frazionabili, aventi un’autonoma conformità con il titolo edilizio.

L’Adunanza plenaria, ai sensi dell’art. 99, comma 1, c.p.a., ha enunciato i seguenti principi di diritto:
a) in caso di realizzazione, prima della decadenza del permesso di costruire, di opere non completate,
occorre distinguere a seconda se le opere incomplete siano autonome e funzionali oppure no;
b) nel caso di costruzioni prive dei suddetti requisiti di autonomia e funzionalità, il Comune deve
disporne la demolizione e la riduzione in pristino ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.
380, in quanto eseguite in totale difformità rispetto al permesso di costruire;
c) qualora il permesso di costruire abbia previsto la realizzazione di una pluralità di costruzioni
funzionalmente autonome (ad esempio villette) che siano rispondenti al permesso di costruire
considerando il titolo edificatorio in modo frazionato, gli immobiliedificati – ferma restando l’esigenza
di verificare se siano state realizzate le opere di urbanizzazione e ferma restando la necessità che esse
siano comunque realizzate – devono intendersi supportati da un titolo idoneo, anche se i manufatti
realizzati non siano totalmente completati, ma – in quanto caratterizzati da tutti gli elementi
costitutivi ed essenziali – necessitino solo di opere minori che non richiedono il rilascio di un nuovo
permesso di costruire;
d) qualora invece, le opere incomplete, ma funzionalmente autonome, presentino difformità non
qualificabili come gravi, l’Amministrazione potrà adottare la sanzione recata dall’art. 34 del d.P.R.
n. 380 del 2001;
e) è fatta salva la possibilità per la parte interessata, ove ne sussistano tutti i presupposti, di ottenere
un titolo che consenta di conservare l’esistente e di chiedere l’accertamento di conformità ex art. 36
del d.P.R. n. 380 del 2001 nel caso di opere “minori” (quanto a perimetro, volumi, altezze) rispetto a
quelle assentite, in modo da dotare il manufatto – di per sé funzionale e fruibile – di un titolo idoneo,
quanto alla sua regolarità urbanistica.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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