La Corte di Cassazione Sez. 1 Civile, nell’ordinanza n. 2638/2025, ha affermato, come si apprende dalla massima diffusa a margine del provvedimento dagli uffici della Corte, che in tema di appalti pubblici, il danno cd. curriculare non può essere liquidato nella misura forfettaria del 3% del valore del contratto, dovendo invece essere dimostrato in modo concreto e rigoroso da parte dell’appaltatore, onerato di provare che la mancata aggiudicazione ed esecuzione del contratto gli ha precluso di acquisire ulteriori commesse pubbliche, di pari o superiore rilievo, così diminuendo la capacità competitiva e reddituale dell’impresa per effetto delle ricadute sulle relative credenziali tecniche e commerciali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ.
art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione