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Notifica di atto impositivo via pec, indirizzo non valido e formalità ai fini del completamento della notificazione

segreteria by segreteria
Giugno 20, 2025
in Innovazione digitale
0
Notifica di atto impositivo via pec, indirizzo non valido e formalità ai fini del completamento della notificazione

Corte di Cassazione Sez. Tributaria, ordinanza n. 3703 del 13 febbraio 2025

La Corte di Cassazione Sez. Tributaria, con l’ordinanza n. 3703/2025 si è pronunciata in merito affermando, nella massima diffusa dagli uffici della corte, che in tema di notifica dell’atto impositivo a mezzo pec, ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, ove l’indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società InfoCamere e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell’atto via pec decorsi almeno sette giorni, poiché tale formalità è riservata alla sola ipotesi della casella risultata satura al primo tentativo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973
num. 600 art. 60 ter com. 3 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 6417 del 2019 Rv. 653074-01, N. 1621 del 2025 Rv. 673580-01
Rv. 673580-01

Fonte: Massimario della Corte di Cassazione

Tags: PEC
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