Annullata una delibera regionale sul dimensionamento scolastico: anche gli atti generali devono essere motivati quando si discostano dai pareri degli enti coinvolti senza adeguata spiegazione.
Il Consiglio di Stato, sezione VII, con la sentenza 12 marzo 2026 n. 2007, ha stabilito un principio rilevante in materia di pianificazione scolastica e obbligo di motivazione degli atti amministrativi.
I giudici amministrativi hanno ritenuto legittimo l’annullamento di una delibera regionale relativa al piano di dimensionamento scolastico per difetto di motivazione. Pur trattandosi di un atto amministrativo generale, normalmente non soggetto all’obbligo di motivazione ai sensi degli articoli 3, comma 2, e 13 della legge n. 241 del 1990, il Consiglio di Stato ha precisato che tale esenzione non è assoluta.
In particolare, quando l’amministrazione adotta una decisione in contrasto con le proposte o i pareri espressi dagli enti coinvolti nel procedimento, è necessario esplicitare le ragioni della scelta compiuta, anche in forma sintetica. In mancanza di tale spiegazione, l’atto risulta viziato e può essere annullato.
La decisione si pone in linea con precedenti giurisprudenziali, tra cui una pronuncia del TAR Campania del 2019, e rafforza l’orientamento secondo cui la trasparenza e la tracciabilità delle scelte amministrative restano centrali anche negli atti di pianificazione generale.



