La Corte di Cassazione Sez. 1, con l’ordinanza n. 29262/2024 ha stabilito che in tema di appalto di opere pubbliche, l’inutile scadenza del termine per l’esecuzione del collaudo, conseguente all’inadempimento dell’ente committente, fa sorgere il diritto dell’appaltatore al pagamento del saldo, maggiorato degli interessi previsti dall’art. 30, comma 3, del d.m. n. 145 del 2000, stante il ritardo nell’estinzione dell’obbligazione; gli consente di agire per l’adempimento, senza necessità di mettere in mora l’amministrazione, e segna il momento in cui inizia a decorrere la prescrizione del credito.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 28, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art.
1282, Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145 art. 30 com. 3
Massime precedenti Vedi: N. 12451 del 2008 Rv. 603958-01, N. 7194 del 2019 Rv. 653632-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione