Il Consiglio di Stato conferma che le costruzioni del concessionario non rimovibili sul demanio marittimo si trasferiscono ex lege al patrimonio pubblico, senza necessità di ulteriori atti amministrativi
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8024 del 14 ottobre 2025, ha chiarito che le opere realizzate dal concessionario su beni demaniali e non amovibili passano automaticamente allo Stato alla scadenza della concessione. L’atto con cui un comune dichiara nullo il riconoscimento della “facile amovibilità” di tali costruzioni è legittimo, poiché l’articolo 49 del codice della navigazione prevede proprio il trasferimento al patrimonio pubblico delle opere non rimovibili, a meno che non sia diversamente pattuito nel contratto di concessione.
Secondo la Corte di giustizia, l’acquisizione gratuita delle opere non amovibili costituisce l’essenza stessa dell’inalienabilità del demanio pubblico. Il procedimento amministrativo per l’incameramento delle pertinenze demaniali ha quindi solo carattere ricognitivo: non serve un provvedimento specifico per sancire il passaggio al patrimonio dello Stato, che avviene automaticamente per legge.
Questa pronuncia conferma l’orientamento consolidato della giurisprudenza, ribadito anche in precedenti sentenze del Consiglio di Stato e della Corte di giustizia europea, a tutela del demanio marittimo come patrimonio pubblico indisponibile.
Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato



