La Corte di Cassazione Sez. 3 Civile, con l’ordinanza n. 29388/2024 ha sancito che se l’opposizione a cartella di pagamento, fondata su sanzione amministrativa pecuniaria, ha natura di opposizione c.d. preventiva all’esecuzione, la mancata elezione di domicilio del creditore nella cartella (atto equiparabile al precetto) comporta la competenza per territorio del giudice del luogo in cui l’atto della riscossione è stato notificato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27, comma 1, e 480, comma 3, c.p.c.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 3 CORTE
COST. PENDENTE
Massime precedenti Conformi: N. 8704 del 2011 Rv. 617740-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione