Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 5 maggio 2025, n. 3809
I giudici della sesta sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza 3809/2025, hanno stabilito che sono del tutto eccezionali le ipotesi in cui è consentito prescindere dalla formazione del piano attuativo, al quale lo strumento urbanistico di livello superiore subordini il rilascio del permesso di costruire su un dato lotto, pertanto non è consentito superare l’assenza del piano attuativo facendo leva sulla situazione di sufficiente urbanizzazione della zona. (1).
Nella motivazione i giudici di Palazzo Spada hanno precisato che il piano attuativo prescritto dall’art. 41 quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 non ha equivalenti ed è necessario al fine di raccordare l’esistente – privo di idonee opere di urbanizzazione – al nuovo edificio. Ha poi aggiunto, quale corollario del principio di diritto illustrato in rassegna, che in sede amministrativa o giurisdizionale non possono essere effettuate indagini volte a verificare se sia tecnicamente possibile edificare vanificando la funzione del piano attuativo (Cons. Stato, sez. II, 3 dicembre 2019, n. 8270).
(1) Conformi: Cons. Stato sez. IV, 27 giugno 2023, n. 6268; 16 novembre 2021, n. 7620.
Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato



