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Potere di ordinanza comunale volto alla limitazione del transito e della sosta degli autocarovan

segreteria by segreteria
Luglio 4, 2025
in AGEL, Ambiente - Mobilità - Rifiuti
0
Potere di ordinanza comunale volto alla limitazione del transito e della sosta degli autocarovan

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 15 aprile 2025, n 3235

I giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 3235/2025, hanno chiarito che è legittima l’ordinanza comunale che vieti, in un determinato tratto del territorio comunale, il transito (oltre che la sosta) ai soli autocaravan ed autocarri di massa superiore a 3,5 tonnellate, in ragione delle più ingombranti dimensioni di tali mezzi rispetto agli altri autoveicoli e, dunque, alla maggior attitudine degli stessi – in caso sia di sosta, sia di transito nei tratti più stretti ed accidentati della carreggiata – di ostacolare una ordinata e sicura circolazione stradale (oltre al tempestivo accesso dei mezzi di soccorso). (1).

In motivazione, la stessa quinta sezione sottolinea che l’art. 6, comma 4 lett. d) del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), laddove prevede  che l’ente proprietario della strada può con ordinanza  vietare o limitare il parcheggio o la sosta dei veicoli va letto in combinato disposto con la precedente lett. b) secondo cui ” L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3 stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”, essendo  entrambi i poteri di strumentali all’effettivo perseguimento delle indicate finalità. L’art 185 del d.lgs. n. 285 del 1992, a mente del quale “I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli” va letto  in coordinamento con il richiamato art. 54 del medesimo Codice che, pur facendo riferimento alla generale “categoria autoveicoli”, in realtà distingue tra autovetture ed autocaravan, definendo questi ultimi come veicoli “aventi speciale carrozzeria”, dunque connotati da caratteristiche peculiari, per tali idonee a contraddistinguerli e dunque, se del caso, anche a giustificare una parziale difformità delle relative regole di circolazione.

(1) Conformi: Non risultano precedenti negli esatti termini. In senso analogo Cons. Stato, sez. VI, 28 agosto 2008, n. 4095 secondo cui poiché il potere di disciplina della circolazione stradale, come previsto dall’art.6, comma 4, lettera b) del d.lgs. n. 285/1992, consente all’ente proprietario della strada di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche costitutive delle strade, non risulta affetta da eccesso di potere l’ordinanza comunale che abbia adottato misure di mitigazione della circolazione dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di materiali di cava, per ragioni di sicurezza e funzionalità stradali.
Difformi: T.ar. per la Sicilia Catania, sez. I, 28 ottobre 2024, n. 3519; T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. II, 4 aprile 2024, n. 281.

Fonte: Ufficio Massimario Consiglio di Stato

Tags: Autocaravan
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