Corte di Cassazione Sez. Lavoro, ordinanza n. 2879 del 05 febbraio 2025
La Corte di Cassazione Sez. Lavoro, con l’ordinanza n. 2879/2025 ha statuito che la procedura di contraddittorio prevista dall’art. 9, comma 4, del CCNL del 31 marzo 1999 (revisione sistema classificazione professionale del comparto Regioni ed autonomie locali) non trova applicazione nel caso in cui l’incarico del dipendente sia revocato in seguito alla soppressione delle posizioni organizzative della P.A. interessata, avvenuta in attuazione di un accordo concluso con le organizzazioni sindacali.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 31/03/1999 art. 9
Massime precedenti Vedi: N. 21482 del 2020 Rv. 658990-01, N. 6367 del 2015 Rv. 635092-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione



