Il Consiglio di Stato ribadisce che l’anzianità di servizio non determina da sola il passaggio di qualifica: le progressioni verticali richiedono procedure comparative e valutazioni di merito, escludendo automatismi fondati sul solo tempo trascorso in ruolo
Il Consiglio di Stato riafferma un principio centrale in materia di impiego pubblico: le progressioni verticali non costituiscono un effetto automatico della maturazione dell’anzianità di servizio, ma dipendono ordinariamente dal superamento di procedure selettive e da valutazioni comparative di merito.
Secondo il Collegio, l’anzianità può rappresentare un elemento rilevante all’interno delle procedure di avanzamento, ma non assume di per sé valore decisivo né può sostituire i criteri selettivi previsti dall’ordinamento. Ne consegue che il semplice decorso del tempo in servizio non è sufficiente a fondare un diritto al passaggio di qualifica o di livello.
Il principio chiarisce inoltre che eventuali mancati avanzamenti non possono essere ricostruiti come conseguenza automatica di vicende legate alla carriera giuridica o al riconoscimento di periodi di servizio, proprio perché l’accesso alle qualifiche superiori resta subordinato a valutazioni discrezionali e comparative.
Ne deriva, in termini generali, che la progressione verticale nella pubblica amministrazione si colloca nell’ambito di un sistema selettivo e non automatico, nel quale l’anzianità opera solo come elemento concorrente e non come fattore determinante.
Estremi della sentenza
Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 02569/2026 REG.PROV.COLL., n. 07264/2025 REG.RIC., pubblicata il 27/03/2026. Camera di consiglio del 12 marzo 2026.



