Con la sentenza 86/2025 i giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato spiegano che i provvedimenti relativi alla circolazione stradale ed all’individuazione di zone a traffico limitato sono caratterizzati da ampia discrezionalità, non potendo intervenire il sindacato di merito del giudice amministrativo, se non nei casi di vizi procedurali o di manifesta irragionevolezza. Peraltro, la finalità di regolazione della circolazione può consistere in misure parzialmente o totalmente interdittive in determinati contesti da tutelare, caratterizzati (Nel caso di specie, la sezione assume che le determinazioni dell’amministrazione comunale di un comune, in ordine alle limitazioni alla circolazione dei veicoli turistici ed alla previsione dei contingenti eccettuati dal divieto, non presentano illogicità evidenti suscettibili di sindacato in via giurisdizionale) da elevato volume di traffico di veicoli e di persone. (1).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it