Vietato coinvolgere terzi nella gestione dei debiti: violata la normativa sulla riservatezza. Sanzionato un caso di indebita diffusione di informazioni personali
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito che le società di recupero crediti non possono comunicare a soggetti terzi, come familiari, colleghi o datori di lavoro, informazioni relative all’esistenza di un debito, al suo importo o alle modalità di pagamento.
Il principio è stato confermato al termine di un procedimento avviato a seguito del reclamo di un cittadino, che contestava sia la titolarità del debito sia la comunicazione inviata a più membri della propria famiglia, anche in relazione a beni immobili cointestati.
Nel corso dell’istruttoria è emerso che il credito oggetto dell’attività di recupero era in realtà riferito a un’altra persona, pur con dati anagrafici e codice fiscale coincidenti con quelli del reclamante. Nonostante la contestazione formale, la società ha proseguito l’attività, trasmettendo comunicazioni contenenti informazioni sul debito a soggetti estranei al rapporto obbligatorio.
Secondo l’Autorità, tale comportamento è risultato illecito per assenza di una idonea base giuridica. È stato quindi imposto l’adeguamento delle procedure interne, in particolare per evitare comunicazioni improprie nei casi in cui il debitore sia contitolare di beni.
Il Garante ha inoltre evidenziato come la diffusione di tali informazioni abbia inciso in modo significativo sui diritti e sulle libertà del cittadino, compromettendone la dignità e la reputazione economica all’interno del contesto familiare. Particolarmente grave è risultata l’attribuzione di un debito mai contratto.
Fonte: Garante Privacy



