La Corte di Cassazione Sez. 3 Civile, con l’ordinanza n. 30642/2024 ha stabilito che è configurabile la responsabilità del conservatore dei registri immobiliari in caso di registrazione della nota di trascrizione, correttamente redatta, a carico di persona diversa dall’effettivo alienante dell’immobile, trattandosi di irregolarità destinata a rendere infruttuose eventuali ricerche del titolo reso pubblico, perché, essendo la pubblicità immobiliare attuata su base personale, le visure possono essere effettuate solo sulla base degli esatti dati di identificazione del soggetto a cui si riferiscono.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2675 CORTE COST., Cod. Civ. art.
2678, Cod. Civ. art. 2679, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 232 bis
Massime precedenti Vedi: N. 15183 del 2004 Rv. 575916-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione