Pubblicato in Gazzetta il Decreto del Presidente della Repubblica n. 66 del 10 marzo 2025 recante il “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)“.
Il suddetto decreto, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, definisce le norme sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo Plus (FSE+), dal Fondo per una transizione giusta (JTF), dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura (FEAMPA), dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), dal Fondo Sicurezza interna (ISF) e dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (BMVI) per il periodo di programmazione 2021-2027, fatto salvo quanto previsto dallo stesso regolamento (UE) 2021/1060 e dai regolamenti di seguito elencati: a) regolamento (UE) 2021/1058, il «regolamento FESR e Fondo di coesione»; b) regolamento (UE) 2021/1057, il «regolamento FSE+»; c) regolamento (UE) 2021/1139, il «regolamento FEAMPA»; d) regolamento (UE) 2021/1059, il «regolamento Interreg»; e) regolamento (UE) 2021/1056, il «regolamento JTF»; f) regolamento (UE) 2021/1147, il «regolamento AMIF»; g) regolamento (UE) 2021/1148, il «regolamento BMVI»; h) regolamento (UE) 2021/1149, il «regolamento ISF».
Le spese ammissibili, nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell’aiuto o, in caso di aiuti esentati dall’obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive previste dai regolamenti di cui al comma 1. Nel caso di aiuti de minimis, le spese ammissibili sono quelle previste dalle pertinenti basi giuridiche.
Fonte: Gazzetta Ufficiale