Con sentenza n. 603/2026 (R.G. 415/2026), il TAR Lombardia – Brescia ribadisce che i requisiti per la candidatura alle elezioni devono sussistere al momento della presentazione delle liste: le dimissioni dalla carica precedente sono efficaci solo dalla loro formale presentazione e protocollazione.
Con la sentenza n. 603/2026, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione di Brescia (Sez. II), interviene sul tema dei requisiti di candidabilità nelle competizioni elettorali, riaffermando un principio rigoroso in materia di diritto elettorale.
Il TAR chiarisce che la condizione di candidabilità deve sussistere già alla data di presentazione della candidatura e che non sono idonee a sanare eventuali cause ostative le dimissioni intervenute successivamente o prive di efficacia formale in quel momento.
In particolare, i giudici affermano che le dimissioni da una carica elettiva producono effetti giuridici solo dalla loro presentazione e dall’assunzione al protocollo dell’ente, secondo quanto previsto dall’art. 38 del TUEL. Ne consegue che la mera sottoscrizione dell’atto non è sufficiente a determinare la cessazione della carica.
La decisione ribadisce inoltre che il sistema delle cause di incandidabilità e ineleggibilità, disciplinato dal d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), è improntato a criteri di certezza e rigidità temporale, funzionali a garantire la regolarità e la trasparenza della competizione elettorale. In tale ambito non trovano spazio valutazioni discrezionali né applicazioni estensive del principio del favor partecipationis.
Il Tribunale conferma quindi la legittimità dell’esclusione del candidato disposta dalla commissione elettorale, qualificandola come atto vincolato in presenza di una causa di incandidabilità accertata al momento utile.
In sintesi, la sentenza riafferma un principio di diritto netto: ai fini dell’ammissibilità delle candidature elettorali conta esclusivamente la situazione giuridica esistente al momento della presentazione della lista, restando irrilevanti fatti sopravvenuti o non ancora efficaci sul piano formale.



