Corte di Cassazione Sez. 3 Civile, Ordinanza n. 5204 del 27 febbraio 2025.
La Corte di Cassazione Sez. 3 Civile, si legge in una nota a margine dell’ordinanza n. 5204/2025 ha affermato che in tema di responsabilità per danno erariale, il venir meno del titolo fondante l’indebito esborso di denaro pubblico o la mancata percezione di somme spettanti all’amministrazione oppure, ancora, la compromissione di interessi pubblici di carattere generale, connessi all’equilibrio economico e finanziario dello Stato (nella specie la declaratoria di nullità della vendita di immobile comunale a prezzo vile) non è idoneo, di per sé solo, ad azzerare il pregiudizio, quale diretta o indiretta conseguenza dell’atto o del comportamento del pubblico dipendente, in quanto, alla luce del carattere composito della responsabilità per danno erariale – che, accanto alle funzioni sanzionatoria e di prevenzione, mantiene una “natura risarcitoria di fondo” -, deve essere valutata l’effettività del ripristino all’attualità del patrimonio dell’amministrazione.
Riferimenti normativi: Legge 20/12/1996 num. 639, Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9988 del 2023 Rv. 670947-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione



