In particolare si dispone che all’articolo 7, paragrafo 1, “Quando il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto giudiziario o extragiudiziale in un altro Stato membro non è noto, tale Stato membro fornisce assistenza nel determinare il recapito in almeno uno dei seguenti modi:” il testo rettificato delle lettere a), b) e c) che seguono è il seguente:
«a) | prevedendo autorità designate alle quali gli organi mittenti possono rivolgere richieste sulla determinazione del recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto; |
b) | consentendo alle persone di altri Stati membri di presentare richieste di informazioni, anche per via elettronica, in merito ai recapiti delle persone alle quali deve essere notificato o comunicato l’atto direttamente ai registri relativi al domicilio o ad altre banche dati pubblicamente accessibili, mediante un modulo standard disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica; o |
c) | fornendo informazioni dettagliate, attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, su come trovare i recapiti delle persone alle quali deve essere notificato o comunicato l’atto.»; |
Fonte: GUCE