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Rimborso delle spese legali in favore dei dipendenti statali e termine di deposito delle memorie

segreteria by segreteria
Maggio 14, 2025
in AGEL
0
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Il Consiglio di Stato, sezione II, con la sentenza del 28 marzo 2025, n. 2586 è intervenuto in materia affermando, nelle massime diffuse a margine dagli organi di giustizia amministrativa, che è tardiva, ai sensi degli artt. 73 c.p.a. e 4, comma 4, disp. att. c.p.a., la memoria di replica depositata oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile, anche nella vigenza del processo amministrativo telematico, poiché il deposito oltre le ore 12, pur essendo consentito, si considera effettuato il giorno successivo (1).

Inoltre, si legge, in relazione al diritto del dipendente statale al rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, di cui all’art. 18 d.l. n. 67 del 25 marzo 1997, conv. in l. n. 135 del 23 maggio 1997, sussiste un peculiare potere valutativo dell’amministrazione con riferimento all’an ed al quantum, poiché essa deve verificare se sussistano in concreto i presupposti per disporre il rimborso delle spese di giudizio sostenute dal dipendente. (2).

In relazione al diritto del dipendente statale al rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, di cui all’art. 18 d.l. n. 67 del 25 marzo 1997, conv. in l. n. 135 del 23 maggio 1997, l’amministrazione, valutata la sussistenza dei presupposti, verifica altresì se siano congrue le spese di cui sia chiesto il rimborso, con l’ausilio dell’Avvocatura dello Stato, il cui parere di congruità ha natura obbligatoria e vincolante. (3).

Il diritto del dipendente statale al rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, di cui all’art. 18 d.l. n. 67 del 25 marzo 1997, conv. in l. n. 135 del 23 maggio 1997, sussiste soltanto laddove il dipendente statale sia stato coinvolto in un procedimento giudiziario per aver svolto il proprio lavoro nell’esclusivo interesse dell’amministrazione e per perseguire le sue finalità istituzionali e vi sia un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto o del comportamento. (4).

Il diritto del dipendente statale al rimborso delle spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, di cui all’art. 18 d.l. n. 67 del 25 marzo 1997, conv. in l. n. 135 del 23 maggio 1997, non sussiste laddove la condotta oggetto della contestazione sia stata posta in essere meramente in occasione dell’attività lavorativa o effettuata al di fuori del servizio (nel caso di specie, la Sezione ha escluso tale strumentalità in relazione alla contestazione di omessa tempestiva comunicazione ai superiori della futura e già preventivata assenza dal servizio del dipendente). (5).

Per completezza, a valle delle suddette massime di principio, nella nota si segnalano, nella materia in esame, le seguenti ulteriori recenti sentenze. Cons. Stato, sez. II, 28 marzo 2025, n. 2587, in causa inerente a richiesta di rimborso (negata nell’an) in relazione a procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione per vicenda fattuale non connessa all’adempimento di obblighi istituzionali e legata al servizio soltanto da un nesso occasionalità, nonché non conforme a diligenza e determinante un conflitto d’interessi con l’amministrazione. Cons. Stato, sez. II, 24 marzo 2025, nn. 2387 e 2389, in cause inerenti a richiesta di rimborso (negata nell’an) in relazione a procedimenti penali conclusisi con sentenze del giudice dell’udienza preliminare di non luogo a procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in relazione ad operato degli interessati non conforme alle norme di diligenza e di buona amministrazione, non perseguente le finalità istituzionali e determinante un conflitto di interessi con l’ente di appartenenza. Cons. Stato, sez. II, 11 marzo 2025, n. 2028, in causa inerente a richiesta di rimborso (negata nell’an) in relazione a un procedimento penale conclusosi con decreto di archiviazione, con riferimento ad azione svolta con superficialità e disorganizzazione, in contrasto con i doveri d’ufficio e determinante un conflitto d’interesse con l’amministrazione. Cons. Stato, sez. II, 21 febbraio 2025, nn. 1480, 1481 e 1482, in cause inerenti al quantum del rimborso, liquidate dall’organo tecnico con pareri congruamente motivati, ritenuti immuni da violazioni di disposizioni legislative e regolamentari, scevri di travisamenti dei fatti, attraverso calcoli legittimamente forfettari e non voce per voce, siccome frutto di valutazioni globali.

(1) Conformi: Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2024, n. 9750; Cons. Stato, sez. VI, 19 novembre 2024, n.9278; Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 2023, n. 1322; 4 marzo 2021, n. 1841; 13 febbraio 2020, n. 1137.
Difformi: Cons. Stato, sez. IV, 2 luglio 2024, n.5849; Cons. Stato, sez. IV, 1 giugno 2018 n. 3309.

(2) Conformi: Cons. Stato, sez. II, parere 31 maggio 2017, n. 1266; sez. IV, 8 luglio 2013, n. 3593.

(4) Conformi: Cons. Stato, sez. II, 5 aprile 2023, n. 3515; sez. VII, 10 febbraio 2022, n. 986; sez. IV, 4 gennaio 2022, n. 25; 28 novembre 2019, n. 8137.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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