La Corte ribadisce che la classificazione di un’area come “non idonea” non può bloccare a priori l’installazione di impianti a fonti rinnovabili né annullare gli atti autorizzativi già concessi
La Corte ha chiarito che in Sardegna la designazione di un’area come “non idonea” all’installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) non può tradursi in un divieto assoluto. La sentenza numero 184, depositata oggi, è arrivata nel contesto di un giudizio promosso dal Governo contro alcune disposizioni della legge regionale 20 del 2024, che mirava a individuare aree idonee e non idonee per lo sviluppo delle FER e a semplificare i procedimenti autorizzativi.
Secondo la Corte, la legge regionale non può annullare automaticamente gli atti autorizzativi già rilasciati, a meno che non vi siano ragioni tecniche o scientifiche fondate. Il principio è chiaro: gli operatori devono poter contare sulla certezza del diritto e sul legittimo affidamento.
Inoltre, quando un progetto interessa sia aree idonee sia non idonee, non può prevalere automaticamente la classificazione negativa. La decisione finale sull’installazione deve essere presa nell’ambito del singolo procedimento autorizzativo, bilanciando tutela del paesaggio, protezione delle aree naturalistiche e promozione delle energie rinnovabili, nell’interesse delle future generazioni.
Infine, la Corte ha precisato che la Regione non può introdurre procedure di autorizzazione paesaggistica diverse da quelle previste dalla normativa statale. Qualsiasi misura di semplificazione deve rispettare gli standard nazionali di tutela ambientale, senza deroghe, anche in Sardegna.
Fonte: Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale



